Il codice di procedura penale colloca la perizia e la consulenza tecnica di parte tra i “mezzi di prova”.
L’accertamento peritale viene disposto dal Giudice, quando occorra implementare conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche, mentre le parti processuali possono produrre una consulenza tecnica di parte richiedendo il parere di un esperto.
La CTP è, quindi, il documento contenente il parere del perito balistico quando quest’ultimo sia stato richiesto dal Pubblico Ministero o dal Difensore di una delle parti processuali. Con l’importanza che il nuovo processo penale riserva alla prova scientifica, la collaborazione dell’ esperto balistico diventa indispensabile, ogniqualvolta siano presenti armi, non solo in qualità di perito nominato dal Giudice ma anche in qualità di consulente tecnico di parte sia per il PM, al fine di ottenere una solida costruzione dell’impianto accusatorio, che per gli Avvocati per un’efficace azione difensiva.